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LUNEDÌ 06 MAGGIO 2024
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Arconet, l'anticipazione del 20% sugli appalti va trattata come acconto lavori

L'operazione di anticipazione del 20% degli appalti, prevista dall'art. 35, co. 18 della L. n. 50/2016, deve essere trattata contabilmente come un acconto lavori.
 

L'art. 35, co. 18 della L. n. 50/2016 prevede che sul valore del contratto di appalto venga calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di pari importo, maggiorato del tasso d'interesse legale necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione. L'approfondimento del trattamento fiscale effettuato dalla Commissione Arconet con il Dipartimento delle finanze e l'Ance ha fatto emergere che, ai fini Iva, l'operazione ricade nell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale le anticipazioni di prezzo devono essere assoggettate ad imposta. L'erogazione dell'anticipo, comunque, è strettamente legata all'esecuzione del contratto di appalto e non può essere considerata un prestito all'appaltatore da contabilizzare come una concessione di crediti o in partita di giro, ma un acconto in conto lavori, da contabilizzare in contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce. A questo proposito, l'Anci è preoccupata per la necessità di trovare le coperture, in particolare per i contratti di parte corrente, che possono richiedere un impegno superiore alla quota annuale del costo del servizio e, sul punto, la Commissione Arconet tornerà ancora per esaminare gli esempi di contabilizzazione dell'anticipo, particolarmente utili per gli enti.

Circa le recenti modifiche intervenute alla disciplina del tesoriere degli enti locali, si è evidenziato che l'abrogazione dei co. 1 e 3 dell'art. 216 del Tuel, relativi all'obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ha soppresso le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere, anche se il titolo V del Tuel, nel disciplinare il "Servizio di tesoreria" di questi enti, continua a fare riferimento al "tesoriere". La Commissione ritiene, dunque, opportuno avviare un esame approfondito della disciplina del tesoriere a seguito delle novità della Manovra 2020, per verificare la necessità di aggiornare i principi applicati e lo schema del conto del tesoriere dell'allegato (n. 17) al D.Lgs. n. 118/2011. In particolare occorre tener presente che sono ancora vigenti gli artt. 163 e 175 del Tuel e che per queste norme non sono consentite abrogazioni implicite.

 

Scarica il resoconto della seduta del 15 gennaio 2020 della Commissione Arconet disponbile in allegato

 

 
Fonte: Quotidiano Enti Locali & Pa del 06/02/2020
Autore: Patrizia Ruffini
 
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ARCONET - Resoconto riunione 15 gennaio 2020 
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Copyright 2000-2024 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890
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